Legge 4/2013: Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale come Insegnante/Formatore Shiatsu, rilasciata a Valter Vico dalla Federazione Italiana Shiatsu

VICO_ AILa FISieo, FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU Insegnanti e Operatori, iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali del Ministero per lo Sviluppo Economico, rilascia ai propri professionisti, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale, tale attestazione ha validità su tutto il territorio nazionale e garantisce gli standard di qualità e qualificazione, la formazione continua del Professionista e del Formatore Attestato, la copertura assicurativa con polizza professionale e inoltre garantisce l’utenza avendo attivato uno sportello dedicato.
L’Attestazione di Qualità e Qualificazione è l’unico strumento attualmente in grado di attestare preparazione, professionalità e qualità e di garantire i clienti e gli studenti.

Un pensiero riguardo “Legge 4/2013: Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale come Insegnante/Formatore Shiatsu, rilasciata a Valter Vico dalla Federazione Italiana Shiatsu

  1. http://www.fisieo.it/attestazione.html
    Caratteristiche e validità dell’attestazione rilasciata dalla FISieo ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4
    Gli attestati rilasciati dalla FISieo ai propri soci professionisti attestati e ai propri soci insegnanti attestati, rispondono alle seguenti specifiche:
    A) Soci Professionisti Attestati
    sono coloro i quali, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente come da Regolamento e con iter formativo per operatore Shiatsu almeno triennale (per un monte ore minimo di 650 ore frontali), abbiano superato l’esame teorico/pratico sostenuto dinanzi alla commissione nazionale della FISieo, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione stessa.
    B) Socio Insegnante/Formatore Attestato
    per ottenere l’attestazione prevista dall’art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, gli Insegnanti/formatori soci della FISieo devono possedere i seguenti requisiti:
    dal Regolamento FISieo art. 15:
    “ll curriculum formativo minimo richiesto all’Insegnante/Formatore attestato consiste in:
    – 3 anni di formazione come Operatore Shiatsu o più di tre anni se così richiesto dalla Scuola di provenienza, conclusi con il superamento dell’esame finale valutativo della scuola, documentato dalla scuola stessa.
    – 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu documentato con autocertificazione;
    – superamento dell’esame R.O.S. FISieo e iscrizione al Registro Operatori della FISieo. L’esame R.O.S. FISieo deve essere superato dal candidato prima della richiesta di iscrizione al Registro Insegnanti.
    Solo successivamente ai 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu il candidato potrà iniziare il suo percorso di formazione come Insegnante/Formatore.
    Inoltre sono richiesti per la specifica formazione come Insegnante/Formatore:
    – 2 anni di formazione per ogni anno di corso a cui si è abilitati ad insegnare dal Direttore Didattico della propria scuola o formazione diversamente strutturata purché equivalente – dopo i primi due anni di formazione si ha diritto all’iscrizione al R.I.S. FISieo come Insegnante/Formatore abilitato all’insegnamento per l’anno o i livelli indicati dal Direttore Didattico;
    – dopo altri 4 anni di pratica di insegnamento e di formazione come Insegnante/Formatore si ha diritto all’iscrizione al R.I.S. FISieo come Insegnante/Formatore Senior.
    La FISieo rilascia gli attestati ai propri soci sulla base del possesso di questi requisiti ed inoltre sulla base della verifica del conseguimento dei crediti previsti per l’aggiornamento permanente e possesso di assicurazione per la responsabilità civile professionale.
    La validità dell’attestato rilasciato dalla FISieo ai propri soci è di due anni dalla data del rilascio e la sua validità è subordinata alla permanenza dell’iscrizione quale socio della FISieo. L’attestazione viene rinnovata al rinnovo dell’iscrizione per un corrispondente periodo.
    Il periodo di validità dell’attestazione è specificato nell’attestazione stessa.

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