Le leggi sullo Shiatsu

In Italia la professione dell’Operatore Shiatsu è libera e disciplinata dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.

La giurisprudenza ha ormai largamente attestato che si tratta di un’attività non sanitaria e non estetica, per cui gli Operatori Shiatsu richiedono da tempo alle istituzioni il riconoscimento dello Shiatsu nell’ambito del settore autonomo delle Discipline Olistiche per la Salute (dette anche DBN, Discipline Bio-Naturali). La Lombardia, la Toscana, il Veneto ed il Trentino hanno approvato delle leggi regionali che riconoscono il libero esercizio dello Shiatsu e delle altre Discipline Olistiche, ma non esiste tuttora una regolamentazione nazionale a tutela dei professionisti e degli utenti del settore. In Europa la legislazione più avanzata è quella dell’Austria che riconosce la figura professionale dell’Operatore Shiatsu con elevati standard di qualità.

L’associazione professionale di riferimento per gli Operatori Shiatsu è la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, FISieo, che è affiliata al Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) ed è stata inserita nel registro delle Associazioni Professionali rappresentative tenuto dal Ministero della Giustizia in base alla normativa europea sulle Associazioni Professionali e nel registro delle Associazioni Professionali che rilasciano l’attestazione di qualità dei servizi professionali svolti dai propri associati tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico in base alla legge 4/2013 sulle libere professioni.

Il CIS (Comitato Indirizzo e Sorveglianza ex art.4 , comma 3 Legge 4/2013, promosso da Colap e Adiconsum) “ha controllato il sistema di attestazione proposto e promosso dalla FISieo ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e del relativo codice di condotta definiti dalla stessa associazione ed, ai sensi dell’art. 4 comma 3 Legge 4/2013, ha valutato i criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale promossi dall’associazione FISieo pienamente soddisfacenti rispetto ai requisiti richiesti”.

Le leggi sullo Shiatsu

Ecco una panoramica sulle leggi europee, nazionali e regionali che riguardano lo Shiatsu, la figura professionale dell’Operatore Shiatsu e le associazioni di categoria.

Profilo professionale Operatore Shiatsu

Professione Shiatsu: profilo professionale condiviso FISieo, Apos e Cos 11/11/2023

Leggi Nazionali

Legge 4/2013: “Disposizioni in materia di professioni non ordinistiche

MISE – Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 – Attività di massaggi rivolti al benessere della persona

MISE – Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 – Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona (non estetici e non terapeutici)
l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013

Decreto Legge sulle Associazioni Professionali

Leggi Regionali

Toscana

Legge Regionale sulle Discipline Bionaturali:

Legge sulle Professioni:

Toscana – Legge Regionale sulle Professioni

Lombardia

Legge Regionale sulle Discipline Bionaturali:

Veneto

Veneto – Norme in materia di discipline del benessere e bio-naturali

Provincia di Trento

Trentino – Norme in materia di discipline bionaturali

Emilia Romagna

Emilia Romagna – Istituzione della figura professionale di Naturopata del Benessere

Conferenza Stato Regioni

Conferenza Stato Regioni – Commissione Salute – parere relativo alla pratica dello Shiatsu e qualifica degli operatori

Disegni di legge

Regione Sicilia – Disegno di legge sulle Discipline Bio Naturali

Regolamenti comunali

Regolamento del Comune di Torino che riconosce lo Shiatsu e le Discipline Bio Naturali e stabilisce i relativi requisiti igienici

Il testo della delibera del Comune di Torino

Giurisprudenza

Sentenza del Tar del Veneto che definisce con chiarezza i rispettivi ambiti di competenza delle attività professionali di shiatsu e di estetica

Sentenza del Tar della Toscana che respinge il ricorso contro la legge regionale sulle Discipline Bio Naturali

Sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce che i massaggi non terapeutici e non estetici sono liberi

Sentenza del Consiglio di Stato che definisce con chiarezza i rispettivi ambiti di competenza delle attività professionali di shiatsu e di estetica

Leggi europee

Austria – Legge sullo Shiatsu

Svizzera – Profilo professionale Terapista Complementare con diploma federale

Valter Vico

40 pensieri riguardo “Le leggi sullo Shiatsu

  1. (dalla Newsletter del Colap)
    Il Tar Lazio legittima la procedura di riconoscimento e la partecipazione delle associazioni alle piattaforme comunitarie
    di Avv. Antonio Tigani Sava e Avv. Luca Bontempi
    Il Tribunale amministrativo del Lazio – con le sentenza nn. 3122/09, 3161/09 e 3162/09 – ha dichiarato inammissibili per carenze di interesse i ricorsi depositati, la scorsa estate, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e da quello dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
    [continua a leggere…]

    Scarica le tre sentenze del Tar Lazio

  2. (dalla Newsletter del Colap)
    Legge Toscana sulle professioni: un sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali
    di Jacopo Chiostri
    La Legge toscana “di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” assicura una sede istituzionale al dialogo tra Regione e mondo professionale, che ora può avvenire in modo strutturato e significativo: in questa sede si lavorerà per migliorare le condizioni di lavoro del mondo professionale, e per sostenere i giovani che si trovano nella fase di pratica professionale o nei primissimi anni di attività.
    [continua a leggere…]

    Scarica il testo della Legge Toscana “di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”

    Scarica il testo dell’esposto presentato dall’ordine fiorentino dei commercialisti contro la Legge Toscana

  3. Il 6 aprile 2009 il TAR della Lombardia ha definitivamente annullato il Decreto Amministrativo che istituiva il percorso formativo dell’Operatore in Tecniche di Massaggio Orientale (OTMO). Il Decreto non era comunque, di fatto, più operativo essendo stato precedentemente revocato autonomamente dall’Assessorato alla Formazione della Regione Lombardia.

    Ecco i testi del Decreto Amministrativo della Regione Lombardia su Operatore in Tecniche di Massaggio Orientale:

    Lombardia
    – OTMO – Decreto Amministrativo

    Lombardia
    – OTMO – Profilo professionale

    Lombardia
    – OTMO – Percorso formativo

    Lombardia
    – OTMO – Revoca Decreto Amministrativo

  4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha cassato la

    Legge Regionale dell’Emilia Romagna sulle Discipline Bio-Naturali

    “ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA’ BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE”,
    per i soliti motivi burocratici di attribuzione di competenze nella definizione delle figure professionali.

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell’art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell’art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell’art. 9, limitatamente alle parole “e dalla presente legge” con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

    Leggi il testo della sentenza >

    1. Sul sito della Federazione Italiana Shiatsu è disponibile la versione aggiornata del Manuale Fiscale per Operatori Shiatsu 2012.

      Indice del manuale:

      Cosa è lo Shiatsu
      La posizione fiscale dell’operatore shiatsu
      I titoli necessari per effettuare trattamenti shiatsu
      Modalità di svolgimento dell’attività L’agibilità dei locali
      Il regime fiscale Il momento impositivo ai fini IVA e II.DD.
      La fatturazione dell’operatore shiatsu
      I costi deducibili dell’operatore shiatsu
      Il rimborso spese Raffronto delle imposte e dei contributi in base al regime
      Gli studi di settore applicati all’operatore shiatsu
      Trattamento shiatsu: lavoro professionale o occasionale
      Ritenute sui redditi di lavoro autonomo
      Sanzioni fiscali Il ravvedimento operoso I.N.P.S. – gestione separata
      Associazione culturale –
      Trattamento shiatsu ai soci Associazioni –
      Compensi agli associati
      Le associazioni sportive dilettantistiche
      Operatori shiatsu ed associazioni non riconosciute
      L’apertura dello “Studio” dell’operatore shiatsu
      Attività esercitata: shiatsu estetico
      La classificazione ISTAT delle professioni
      Il lavoro occasionale – D.Lgs 276/2003 (legge Biagi)
      L’operatore shiatsu e la privacy Privacy – il consenso informato
      Prestazioni shiatsu e territorialità
      Acquisto di beni e servizi da un Paese U.E.
      L’operatore shiatsu venditore porta a porta
      Leggi e normative regionali

      se desidera consultarlo lo può trovare a questo indirizzo: http://www.fis.it/servizi/consulenza-fiscale.html

  5. Il Sole 24 Ore mi ha intervistato, per un articolo del supplemento Nord Ovest del 22 settembre 2010, in merito al progetto di legge sulla “Disciplina delle Scienze Estetiche e Bionaturali“.
    Con l’occasione ho espresso la disapprovazione mia e delle associazioni del settore per una proposta che non tiene in alcun conto la realtà e la storia delle Discipline Olistiche per la Salute nel nostro paese e sul quale ho ribadito la posizione negativa dell’Interassociazione Arti per la Salute.

  6. Sei Associazioni del CoLAP iscritte nel Registro del Ministero
    Riconosciuto il sistema duale

    Lupoi: «Le associazioni esistono e fanno parte del sistema professionale»

    Lunedì 4 ottobre 2010: per 6 Associazioni del CoLAP (AGI e AGP per i grafologi, ANITI e ASSOINTERPRETI per interpreti e traduttori, ANACI ed ANAMMI per amministratori di condominio) è stato firmato il decreto di annotazione nell´elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate previsto dal decreto 206/2007.

    Per la prima volta nella storia delle professioni italiane le Associazioni professionali non regolamentate trovano una forte legittimazione all’interno di una legge dello stato con l’iscrizione in un registro ministeriale.

    “È un successo senza precedenti – conferma Giuseppe Lupoi, presidente CoLAP – che riconosce il sistema delle professioni associative come parte del sistema professionale italiano insieme alle professioni rappresentate dagli ordini.”

    “Le associazioni esistono – continua Lupoi – e fanno parte del sistema produttivo del nostro Paese. La firma del Ministro Alfano, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, rappresenta un atto di grande portata innovativa ed un passo in avanti per la realizzazione di un sistema delle professioni duale e sinergico.”

    “Oggi – conclude Lupoi – possiamo affermare che il CoLAP ha vinto la sua battaglia più importante e può ora guardare con fiducia alla conseguente e necessaria regolamentazione delle libere associazioni professionali, i cui progetti di legge sono in discussione presso la X commissione attività produttive della Camera.”

    (tratto da: CoLAP NeT – Newsletter Ottobre 2010 http://www.colap.it/newsletter/definitive/201010.htm)

  7. Pubblico volentieri questo appassionato “sfogo” di Renzo Chiampo.

    LETTERA APERTA ALLE PERSONE DI BUONA VOLONTA’

    Non ho quello che può essere definito un gran bel carattere!
    Sono piuttosto “fumino”: di fronte a quello che io ritengo un’ingiustizia, oppure un torto subito, mi adiro come una belva in gabbia.

    Sabato, 18 marzo, stavo facendo alcune considerazioni sui festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia.

    Sono consulente aziendale e, tra l’altro, sono consulente fiscale ed amministrativo della Federazione Italiana Shiatsu.
    Tra gli altri compiti ho quello di informare i soci della Federazione, quelli che me lo richiedono, circa l’inquadramento e la gestione fiscale della professione.

    Per chi non conosce lo shiatsu cercherò di illustrare in poche parole di cosa si tratti, almeno sotto l’aspetto fiscale e giuridico.

    Lo Shiatsu è una disciplina che trae le sue origini dal lontano Oriente, e ha lo scopo di riequilibrare il benessere energetico di una persona con la pressione (atsu) delle dita (shi) sul corpo del ricevente.
    Non è un trattamento terapeutico.
    E’ una professione non regolamentata, per l’esercizio della quale non è obbligatoria per legge l’iscrizione in albi o elenchi, e non sono necessarie autorizzazioni specifiche.
    Un operatore shiatsu, riconosciuto tale dalla Federazione e dalle Associazioni a livello nazionale, ha alle spalle almeno un triennio di scuola ed il superamento di un esame.
    Ma chiunque si svegli al mattino con l’idea di svolgere l’attività di shiatsuka può farlo liberamente:
    è un sacrosanto suo diritto, sancito dagli art. 33 e 41 della Costituzione, e dagli art. 2060 e 2229 del Codice Civile.
    I risultati poi saranno quello che saranno. Per questo l’art. 41 pone la pregiudiziale che l’attività non rechi danno, e la Federazione ha redatto un codice deontologico ed ha istituito un Registro degli Operatori atti a garantire al cliente (“ricevente” o “uke” come preferiscono dire gli shiatsuki) la competenza e la capacità professionale dell’operatore.

    Ho raggiunto, impiegando ore di studio e di approfondimento, nonché di esperienza sul campo, un livello di specializzazione amministrativa nel settore, tale che, in pratica, mi sono trovato solo a fare il capocordata. Quando mi consulto con dei colleghi a proposito di un argomento specifico inerente l’attività dell’operatore in discipline olistiche, la risposta è sempre la stessa: “se non lo sai tu !?”.

    Ancora due precisazioni.

    Il trattamento shiatsu non è una prestazione sanitaria o terapeutica in quanto l’operatore non tende alla risoluzione di patologie o sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria, non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico, non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche, non ha il titolo professionale per effettuare trattamenti terapeutici.

    Il trattamento shiatsu non è un massaggio estetico in quanto non è finalizzato allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/1990: “disciplina dell’attività di estetista”. I “massaggi shiatsu” così detti, sono un’invenzione degli occidentali, in particolare di alcune scuole o laboratori estetici, e nulla hanno a che vedere con il “trattamento shiatsu” di cui si parla.

    E veniamo al punto.
    Io ho sempre sostenuto, e continuo a sostenere, che per aprire uno “Studio” l’operatore shiatsu non deve richiedere nessuna autorizzazione, semprechè non si tratti di un “centro benessere” bensì di uno studio professionale. Anche perché, se la richiede, nessuno sarà in grado di concederla, non esistendo una legge in proposito. Ed è chiaro che, se la richiede, gli sarà negata.
    Chi mi può dare l’autorizzazione a respirare?
    Il problema è questo: alcuni Comuni (la stragrande maggioranza, per la verità) riconoscono la liceità dello studio professionale esercìto dall’operatore shiatsu.
    Altri negano la possibilità di operare in tal senso, in assenza dei titoli qualificanti per l’attività di estetista, adducendo a pretesto il regolamento comunale e/o ordinanze di sindaci e prefetti, incostituzionali peraltro, in quanto delibere su materia di competenza dello Stato. E, se è all’esame una proposta di legge che prevede l’inserimento dello shiatsu nell’attività di estetista (ma ce ne sono anche altre che prevedono, giustamente, un inqiadramento autonomo dello shiatsu), è perché una legge in proposito non esiste.

    Rientro in tema (era ora dirà qualcuno).
    Per i cittadini del Comune A la disciplina shiatsu non rientra nelle attività di estetista in quanto non è finalizzata allo scopo esclusivo di migliorare l’aspetto estetico, per i cittadini del Comune B lo shiatsu rientra nella sfera esclusiva dell’attività estetica.
    Questa sarebbe l’unità d’Italia?

    Il lato bello del mio carattere, almeno, io lo ritengo tale, è che, dopo essermi adirato con gli altri, ed averli crocefissi, riesamino sempre la situazione, chiedendomi se, per caso, io non sia corresponsabile, se non addirittura il principale colpevole.
    Lo so, dovrei prima esaminare se vi sono colpe a me imputabili, e solo dopo andarle a cercare negli altri. Ma, se così facessi, sarei troppo perfetto e sarei già nei pascoli celesti.

    Domenica, 19 marzo, passeggiando su un sentiero, nella pace e serenità delle mie montagne, mi sono chiesto: ma questi signori, sindaci, prefetti, commissari dell’albo artigiani, onorevoli vari che propongono leggi senza cognizione di causa, sono informati sull’abissale differenza esistente tra il “trattamento shiatsu” e lo “shiatsu estetico”?

    Sanno che lo shiatsuka professionista deve frequentare un corso triennale, con un minimo di 600 ore, ed il superamento di un esame, per essere riconosciuto tale?
    Sanno che l’estetista non ha, se sono stato bene informato, tra le materie di esame i massaggi, e che, in ogni caso le scuole di estetica dedicano all’insegnamento dello shiatsu si e no una ventina di ore, nella migliore delle ipotesi, e che, quando un estetista, professionalmente corretto, effettua trattamenti shiatsu è perché ha seguito un corso di specializzazione oppure si avvale dell’opera di uno shiatsuka professionista?

    Sanno che l’arte dello shiatsu è un’attività riconosciuta sia in Estremo Oriente, sia in alcuni Paesi della Comunità Europea, come disciplina a se stante nel settore delle cosiddette discipline bio-naturali, e che, qui in Italia, se esiste un presunto conflitto di competenze tra i fisioterapisti e gli operatori shiatsu, dipende dal solo fatto che il trattamento shiatsu non è ufficialmente riconosciuto come disciplina autonoma non terapeutica, e lo shiatsuka professionista non ha il titolo professionale riconosciuto dallo Stato?

    E quale attinenza vi è tra il terapeutico e l’estetico?

    A me risulta che decine di consiglieri regionali e parlamentari abbiano partecipato ai convegni della FIS, ed abbiano ricevuto decine e decine di pagine e informazioni sempre da parte della FIS. Mi risulta che la FIS sia stata chiamata in audizione alla Camera, dinnanzi alla X Commissione, che ci siano state trasmissioni televisive e radiofoniche, interviste ed articoli giornalistici.
    Sulla spinta di questo lavoro i nostri legislatori ed i nostri amministratori hanno scritte, discusse ed approvate 10 leggi regionali di riconoscimento delle DBN, scrivendo cose molto belle su queste professioni emergenti. Hanno presentato in Parlamento almeno quindici disegni di legge sulle discipline olistiche e bio-naturali.
    Mi risulta altresì che, nelle scorse legislature, in Commissione alla Camera per quasi tre anni hanno discusso di una legge nazionale sulle DBN e che al Senato attualmente sono calendarizzati (= previsti per la discussione in aula) un disegno di legge sullo Shiatsu ed uno sulle DBN.
    Ma, allora, è possibile tale smemoratezza?

    Siamo informati che esiste una legge che punisce, anche penalmente, chi esercita una professione “protetta”, per l’esercizio della quale occorra l’iscrizione in appositi Albi od Elenchi riconosciuti dalla Stato, senza essere in possesso dei titoli e delle qualifiche richiesti. Nessuna “punizione” per chi esercita una professione non “protetta”, anche se non sa fare un’O con un bicchiere.
    E sappiamo che esistono leggi dello Stato, leggi regionali e regolamenti comunali che vietano e sanzionano l’esercizio di alcune attività artigianali a chi non è in possesso di determinati requisiti… e che una di tali attività è quella di estetista.
    Per cui l’attività di estetista, esercitata senza i titoli e le autorizzazioni, non costituisce esercizio abusivo della professione, essendo l’attività artigianale e non professionale.

    Erro nell’affermare che, mentre sono materia d’esame per l’estetista, le normative fiscali ed amministrative specifiche per l’attività, salvo casi sporadici nelle scuole di shiatsu, benchè prevista nel curriculum della Federazione, la materia fiscale ed amministrativa è poco considerata?

    Gli operatori shiatsu sanno che esiste un sito, http://www.fis.it, nel quale, tra l’altro possono reperire tutte le informazioni di carattere storico, professionale, giuridico, amministrativo, fiscale inerenti la professione, e che, nella maggioranza dei casi a titolo gratuito, possono ottenere informazioni specifiche. Perchè non ne fanno uso?

    Si rendono conto i neofiti del settore che, piuttosto che seguire i suggerimenti di un “conoscente” incompetente, è meglio affidarsi ad un sconosciuto competente? Se poi quest’ultimo è sconosciuto a livello personale, ma è una persona “qualificata” nel settore, come potrebbe essere, ad esempio, un consulente FIS, è ancora più meglio assai!

    Come in tutte le vicende umane, il torto non sta mai da una sola parte. Invito, pertanto, tutti, dai governanti all’ultimo studente shiatsu, a riflettere sulla situazione ed a collaborare nel migliorare le cose, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità. Io per primo. Un mattone ciascuno, e costruiamo un palazzo!

    Renzo Chiampo

  8. L’articolo 29, comma 1 bis (aggiunto in sede di conversione) del DL 98/2011 stabilisce che, ferme restando le categorie di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione, “il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero”.

    D.L. 6 luglio 2011, n. 98
    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

  9. L’Istat, nella “nomenclatura e classificazione delle attività professionali”, inserisce l’Operatore Shiatsu nella categoria “3.2.1.7 – Tecnici della medicina popolare” dove sono espressamente elencati: cinesiterapista, ippoterapista, indologo, musicoterapista. naturopata, pranoterapeuta, riflessologo plantare, tecnico erborista, tecnico esperto in shiatsu ed altre terapie orientali, chiroterapista, fitoterapista, osteopata.

    http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.1.7.0

  10. Coordinamento Nazionale delle Discipline Bio Naturali

    Avviso per gli utenti

    L’esercizio delle Discipline Bio Naturali (shiatsu, biodanza, biopranoterapia,
    craniosacrale, floriterapia, jin shin do, tuina, qi gong, reflessologia, tai chi chuan, watsu, kinesiologia, naturopatia, ortho-bionomy, ecc…), così come la maggioranza delle attività lavorative, non è regolamentato da leggi nazionali che richiedano per il loro esercizio, titoli di studio, abilitazioni, certificazioni o autorizzazioni.
    L’esercizio è libero, lecito e costituzionalmente tutelato e garantito.
    Non esistono: diplomi regionali, certificazioni nazionali o internazionali, patentini o altre fantasiose definizioni, che diano ai possessori una qualsiasi forma di abilitazione o autorizzazione pubblica e istituzionalmente riconosciuta.
    Pertanto invitiamo l’utenza a diffidare delle pubblicizzazioni di queste inesistenti autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni, patentini, diplomi ecc… regionali, nazionali o internazionali che si trovano su alcuni siti di Discipline Bio Naturali in quanto idonei a trarre in inganno circa il loro reale valore istituzionale, che ripetiamo, è inesistente.
    Le Associazioni Professionali di DBN riunite sotto la sigla del Coordinamento Nazionale delle DBN, a garanzia dell’utenza, richiedono ai loro iscritti specifici percorsi formativi che ne garantiscono una formazione seria e controllabile, senza che questo venga presentato come un’inesistente “autorizzazione” di tipo istituzionale.
    Le Associazioni e gli Operatori che espongono (pubblicano o ospitano) questo avviso dichiarano di evitare sui propri siti, e comunque in ogni altro ambito, l’utilizzo di qualsiasi informazione ingannevole per l’ Utenza nel campo delle Discipline Bio Naturali.

    (scarica il comunicato in formato pdf…)

  11. Una sentenza del giudice di Varese definisce con chiarezza l’ambito di competenza dell’estetica e la legittimità del massaggio non estetico e non terapeutico.

    Ecco alcuni stralci della sentenza:

    La legge che disciplina l’estetica (L 04-01-90) stabilisce all’art.1 che “l’attività dell’estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. […]
    La pratica del massaggio non può essere arbitrariamente ridotta alle due categorie di massaggio estetico o terapeutico […].

    (scarica il testo completo in formato pdf)

  12. Shiatsu, le sfide di oggi e le prospettive future

    Intervista a Giuseppe Montanini, presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori

    Presidente Montanini, può spiegare in breve che cos’è lo shiatsu?

    Lo shiatsu è una vera e propria professione, e come tutte le professioni ha una sua cultura specifica che è necessario approfondire per poter poi praticare le tecniche apprese.

    Quale percorso è necessario svolgere per diventare operatori shiatsu?

    Bisogna necessariamente frequentare una scuola che abbia un programma minimo triennale, che abbia almeno 750 ore frontali teorico/pratiche, dunque in classe con l’insegnante. Poi si devono svolgere anche 450 ore di pratica (anche senza l’insegnante) nel corso del triennio. Ciò è necessario perchè l’operatore non deve solo apprendere una cultura specifica e una tecnica, ma deve anche compiere un addestramento per poter raggiungere quella consapevolezza – di sé e della tecnica – indispensabile per praticare lo shiatsu.

    In che cosa si differenzia l’attività di un operatore shiatsu da quella di un’estetista?

    La legge sulle estetiste è molto chiara: le estetiste compiono massaggi e il loro lavoro riguarda “tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”.

    Lo shiatsu è una disciplina bionaturale, dunque non ha una funzione esclusivamente
    terapeutica né tanto meno estetica. Come lo si può inquadrare?

    Lo shiatsu come tutte le discipline olistiche si prende cura dell’intera persona. Non ha mai una sola finalità. Questa è la tipica classificazione che riguarda le discipline occidentali, che hanno una diversa filosofia e si possono incasellare più facilmente (es. a scopo terapeutico o estetico). Nelle discipline occidentali la persona viene suddivisa nelle sue varie componenti: un certo trattamento o una certa sostanza fanno bene per una cosa e fanno male per un’altra. Le discipline orientali non compiono invece questa distinzione, perché operano sulla persona nel suo complesso, non hanno mai una finalità univoca, e possono quindi essere utilizzate per migliorarne qualsiasi aspetto. Non sono terapeutiche perché non hanno controindicazioni: la nostra tecnica è fatta apposta per non danneggiare in alcun modo la persona, che sia sana o malata.

    Se dovessimo quindi definire la finalità dello shiatsu con una formula sintetica?

    Il fine dello shiatsu è prendersi cura della vitalità della persona. Vitalità è un termine che va oltre la parola “benessere” utilizzata in campo estetico. Lo shiatsu è praticato negli ospedali in ambito terapeutico, ma anche in ambito sportivo ecc. E’ adatto per ogni attività umana, perché prendendosi cura della persona ne migliora lo stato emotivo, chimico e muscolare. Migliora sostanzialmente lo stato complessivo della persona. Paradossalmente l’aspetto meno importante è proprio quello estetico. Non a caso l’attività di estetista ha a che fare con artifici come trucco, ricostruzione unghie, depilazione, l’eliminazione di punti neri e cellulite. Si tratta di modificazioni artificiali del corpo umano che nello shiatsu non esistono. La nostra disciplina non modifica in senso visibile la persona così come non modifica in senso chimico la persona come fanno i medicinali. E non ci sono nemmeno, ad esempio, pratiche riabilitative mirate, tipiche dei fisioterapisti. Lo shiatsu invece sollecita semplicemente la reazione della vitalità della persona. Questa pratica, se svolta da un professionista, non può in alcun modo recar danno alla persona. Ecco perché lo shiatsu non ha nulla a che fare col trattamento estetico o fisioterapico.

    In Italia è riconosciuto il mestiere dello shiatsuka? C’è un vuoto normativo nella nostra
    legislazione?

    In un periodo in cui si parla tanto di liberalizzazioni e di deregolamentazione diverse regioni ed enti locali stanno andando esattamente in direzione contraria. Nel nostro Paese esiste il principio fondamentale della libertà di iniziativa economica: è un diritto costituzionalmente garantito.
    E di conseguenza l’articolo 2229 del codice civile dice espressamente che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi od elenchi . Il principio generale è, infatti, quello della libertà di esercizio delle attività economica. Quando ci contestano di non essere inquadrati in nessuna “categoria” prevista da leggi o regolamenti e per questo ci considerano quasi una anomalia, stanno in realtà negando il diritto e il principio costituzionale della libertà di esercizio delle attività economiche.
    Nelle leggi regionali di Toscana e Lombardia si fa poi espresso riferimento alle discipline bionaturali e si chiarisce che esse non appartengono all’area delle discipline terapeutiche o estetiche. Ad esempio nella legge della Toscana si legge: “Si intendono per discipline bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere globale della persona.
    Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili ad attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario nazionale… Finalità di queste discipline: approccio globale alla persona, lo scopo è il miglioramento della qualità della vita attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona…” Questa definizione, nella quale si identifica lo shiatsu, spiega perché la nostra disciplina non si può incasellare in una sola categoria: lo shiatsu non ha una sola finalità specifica.

    Lei auspica che anche le altre regioni seguano l’esempio di Toscana e Lombardia?

    Certamente sarebbe auspicabile, ma la Corte Costituzionale ha molto ristretto la competenza regionale in Materia di nuove professioni.
    Ma spesso sono anche gli enti locali a creare regolamenti ostili alle discipline bionaturali..
    Questo perché c’è una sorta di “orrore” del vuoto legislativo. Siccome non c’è una legge bisogna riempire questo vuoto, e non si riesce a concepire la libertà. Nel comune di Torino, ad esempio, il regolamento sulle estetiste riportava integralmente il testo della legge, e non si applicava dunque allo shiatsu. Poi però tale regolamento è stato modificato, ed è stato aggiunto al testo originario una frase in cui sostanzialmente si dice che rientrano nell’attività di estetista tutti i trattamenti eseguiti sul corpo umano. Si tratta di un provvedimento errato perché – esistendo il principio costituzionale di libertà di esercizio dell’attività economica che solo la legge può limitare – non si può interpretare estensivamente questa legge.

    Nei regolamenti si parla di “massaggi”, ma nello shiatsu non si praticano massaggi, è così?

    Non esiste il “massaggio shiatsu”. L’attività codificata nei manuali di massaggio occidentali,studiata da estetisti e fisioterapisti, è una tecnica che prevede manipolazione, strofinamento, impastamento, sfioramento che viene eseguito sulla superficie della pelle della persona, talvolta con l’uso di oli o creme sulla pelle. Lo shiatsu si esegue al contrario su una persona vestita, non prevede strofinamenti , impastamenti o sfioramenti ma semplicemente pressioni esercitate in modo perpendicolare con il pollice, il palmo, l’avambraccio, il gomito o il ginocchio. E’ completamente diverso dal massaggio, anche perché nello shiatsu le pressioni sono ferme, mantenute, c’è pressione costante. E’ una tecnica che richiede dunque una preparazione totalmente diversa: il massaggio si esegue con i muscoli, non a caso nei bagni turchi i massaggiatori sono tradizionalmente persone grosse e muscolose, mentre invece lo shiatsu non si pratica con i muscoli ma con il peso del corpo, appoggiandosi sulla persona.
    Queste norme hanno messo in difficoltà il mondo dello shiatsu, diversi operatori hanno già dovuto chiudere la propria attività, ma da più parti si ritiene che il vero obiettivo dei nuovi regolamenti siano i centri massaggio cinesi che stanno proliferando nelle città italiane. A tale proposito ci sono state accese polemiche, c’è chi ha parlato di razzismo e calcolo politico.

    La confederazione nazionale dell’Artigianato replica spiegando che così si tutela la salute dei cittadini e “si elimina quella zona grigia fatta di scarsa professionalità ed evasione fiscale” alludendo al fatto che spesso si lavora a domicilio ed in nero. Lei cosa pensa di tutto ciò?
    Non crede che gli operatori shiatsu siano delle “vittime collaterali” di questo scontro?

    Noi siamo sicuramente delle vittime collaterali, ma speriamo di uscirne rapidamente perché tutti questi discorsi non ci riguardano. Nessuno può accusarci di scarsa professionalità, anzi siamo gli unici competenti nel nostro campo (estetisti e fisioterapisti, infatti, non studiano lo shiatsu nel loro iter formativo). La nostra professione richiede una lunga formazione e una cultura specifica molto approfondita, e non possiamo non contrastare i regolamenti, come quello del comune di Torino, che sembrano voler sottrarre lo shiatsu ai professionisti competenti, con ovvio danno per l’utenza.

    Ma nel caso in cui i centri shiatsu fossero tenuti ad assumere un’estetista, non le farebbero certamente svolgere le tecniche di manipolazione proprie della vostra disciplina…

    Certamente. Bisogna dire che molte estetiste hanno studiato shiatsu e molte mi hanno personalmente confermato grandi difficoltà nel compiere il vero shiatsu nei loro centri estetici, perché si tratta di un’utenza completamente diversa. Chi va da un’estetista si aspetta un massaggio, non un trattamento shiatsu. Pertanto molte estetiste sostengono che non si possono mischiare le due attività, proprio perché hanno due utenze diverse. Questo dimostra che lo shiatsu non toglie la clientela alle estetiste, e lo dimostra il fatto che fino ad oggi non c’è stato alcun conflitto tra le due categorie.

    In passato ci sono stati invece dei conflitti con i fisioterapisti?

    Sì perché c’era stata un’interpretazione secondo cui lo shiatsu era terapeutico, e doveva quindi essere riservato ai fisioterapisti. Tutte le sentenze hanno però dimostrato che lo shiatsu non ha una specifica finalità terapeutica, e non fa parte delle professioni sanitarie.

    Lei è presidente della Federazione italiana Shiatsu insegnanti e operatori. E’ una delle più
    grandi associazione della categoria?

    Si ed ora rappresenta l’unione di cinque associazioni di operatori e di insegnanti. Gli operatori della nostra federazione non pubblicizzano né svolgono attività terapeutica. Mi auguro che anche con le estetiste si giunga ad un definitivo chiarimento.

    In quali ambiti viene utilizzato lo shiatsu?

    Tengo a sottolineare che lo shiatsu viene utilizzato anche negli ospedali, nelle comunità di recupero, nelle carceri, non perché abbia una finalità esclusivamente terapeutica, ma perché il medico se ne avvale come supporto all’attività terapeutica.

    Nel suo ruolo di presidente della Federazione come intende tutelare gli interessi della sua
    categoria?

    Noi vogliamo arrivare ad un riconoscimento istituzionale dell’operatore shiatsu come professionista autonomo, dotato di un suo iter formativo caratteristico, che può essere erogato solo da scuole di formazione specifiche che richiedano un’alta professionalità. Lo shiatsu è una disciplina orientale che si apprende solo da un insegnante che abbia almeno 15 anni di attività.

    Questo vi metterebbe al riparo da futuri “attentati” legislativi.

    Certamente. Questo si potrebbe ottenere anche se il governo approvasse una norma che riconosca le associazioni dei professionisti. Oggi in Italia ci sono più di 300 professioni non regolamentate, si farebbe molto prima a riconoscere le associazioni professionali che possono avere la funzione di garanzia per gli operatori e per gli utenti. La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, ad esempio, avrebbe un elenco dei suoi professionisti che tutti potrebbero consultare. Sarebbe il migliore incentivo per mantenere alta la qualità in un contesto di concorrenza tra le associazioni. Non si tratta quindi di mettere steccati, ma di essere riconoscibili al pubblico. Questa norma riconoscerebbe la specificità dello shiatsu, che non
    ha nulla a che vedere con i centri estetici.

    Quali pericoli corre oggi la vostra professione?

    Noi abbiamo una doppia precarietà, tipica del lavoro autonomo non regolamentato, che in Italia riguarda oltre 3.700.000 persone. Da un lato c’è la precarietà fisiologica del professionista autonomo, che può fallire in qualsiasi momento. Questo fa parte del rischio che un professionista assume quando intraprende questa strada. I professionisti non regolamentati soffrono però di una Seconda precarietà, che non dovrebbe esistere: da un giorno all’altro la loro attività potrebbe diventare illecita. E’ una precarietà che non permette il libero sviluppo di queste professioni.
    Teniamo presente che tutte le professioni legate ai servizi alla persona sono in grande aumento, ma i giovani hanno timore a intraprendere questa strada perché non possono accettare questa precarietà e preferiscono formarsi in professioni regolamentate, anche a rischio di rimanere disoccupati. E’ una dinamica che impedisce lo sviluppo armonico dell’economia. Ecco perché è essenziale una forma di riconoscimento che garantisca, nel senso detto, la “sicurezza” della nostra professione.

  13. Su richiesta della Federazione Italiana Shiatsu, la Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni ha emesso un parere relativo alla pratica dello Shiatsu e qualifica degli operatori.

    “Pertanto, la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello shiatsu e quella degli estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo shiatsu fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti.”

  14. Il 20/6/2012 il Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) ha dato parere favorevole, all’unanimità, sulla idoneità della Federazione Italiana Shiatsu “a partecipare alla messa a punto di uno strumento europeo di riconoscimento preventivo di competenze professionali e profili formativi”.

    Ora la pratica passa al Ministero di Giustizia per il decreto formale di inserimento nell’elenco delle associazioni professionali previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

    Questi sono i criteri di valutazione adottati dal Cnel secondo quanto previsto dalla legge:

    Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita’ a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
    a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;
    b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attivita’ professionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita’ elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita’, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attivita’ dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalita’ dell’associazione;
    c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
    d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita’ di sanzioni;
    e) della previsione dell’obbligo della formazione permanente;
    f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
    g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima.

  15. Comunicato stampa del Colap.
    http://www.colap.it/comunicati_item.asp?id=173

    PROFESSIONI: Il DDL Associazioni Professionali è legge dello Stato
    Lupoi: “Garantita l’utenza e dato dignità e status a 3milioni di professionisti”

    La regolamentazione delle associazioni professionali è legge. Questo pomeriggio la X Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa la legge che regolamenta le associazioni delle professioni non organizzate con ordini o collegi (AC 1934-B).

    “Il CoLAP con il suo popolo, quello degli Stati generali del 2004 e del 2006, di Competere del 2010, e soprattutto quello di Plus Italia dello scorso ottobre, ha vinto! – è il primo commento a caldo del Presidente Lupoi, alla guida del Coordinamento sin dalla sua costituzione nel 1999.

    “Oggi – prosegue Lupoi- il Parlamento Italiano si è reso protagonista di una pagina importante nella storia delle professioni italiane, perché l’approvazione di questa legge rivoluziona il sistema rendendolo più moderno, efficace e competitivo.”

    “Con questo provvedimento si è garantita l’utenza e dato dignità e status ad oltre tre milioni di professionisti – sottolinea il Presidente del CoLAP – riconoscendo per legge il sistema duale delle professioni composto da ordini ed associazioni”.

    “La legge – spiega Lupoi – affida alle libere associazioni professionali, organizzazioni a carattere privatistico ed adesione volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il compito di valorizzare le competenze dei professionisti ad esse iscritte, attraverso il rilascio di un attestazione di qualificazione professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino/utente”.

    “Un nostro personale e sentito ringraziamento va al lavoro portato avanti in tutta questa legislatura dai parlamentari coinvolti che, con serietà e competenza, hanno difeso fino all’ultimo questa legge dagli attacchi dalla potente lobby degli ordini professionali e dai numerosi tentativi posti in essere per affossarla”.

    “Da domani occorrerà iniziare a immaginare un nuovo CoLAP – conclude Lupoi. Con questa legge, infatti, le associazioni divengono i più importanti organismi di tutela nei confronti dell’utenza e di conseguenza occorre puntare alla diffusione di standard qualitativi sempre più elevati. Sarà, inoltre, compito del nuovo CoLAP vigilare che soltanto le associazioni davvero in grado di rispondere ai requisiti richiesti dalla legge siano inserite nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e che tutto sia fatto con correttezza, trasparenza e veridicità.”

    1. Il testo della legge approvata:

      Disegno di legge n. 3270 recante

      Disposizioni in materia di professioni non organizzate

      (Testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati in data 19 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.)

      Art. 1.
      (Oggetto e definizioni)

      1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

      2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

      3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

      4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

      5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

      Art. 2.

      (Associazioni professionali)

      1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.

      3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

      4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

      5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

      6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

      7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.

      Art. 3.

      (Forme aggregative delle associazioni)

      1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

      2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

      3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

      Art. 4.

      (Pubblicità delle associazioni professionali)

      1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

      2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

      3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

      Art. 5.

      (Contenuti degli elementi informativi)

      1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

      a) atto costitutivo e statuto;

      b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;

      c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

      d) struttura organizzativa dell’associazione;

      e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

      f) assenza di scopo di lucro.

      2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

      a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

      b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

      c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

      d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

      e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

      f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.

      Art. 6.

      (Autoregolamentazione volontaria)

      1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.

      2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

      3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

      4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.

      Art. 7.

      (Sistema di attestazione)

      1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

      a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

      b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

      c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

      d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;

      e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

      f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

      2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

      Art. 8.

      (Validità dell’attestazione)

      1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

      2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

      Art. 9.

      (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

      1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

      2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

      Art. 10.

      (Vigilanza e sanzioni)

      1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

      2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

      Art. 11.

      (Clausola di neutralità finanziaria)

      1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      IL PRESIDENTE

  16. Si è finalmente risolta una situazione assurda che per due anni ha preoccupato, a Torino ed in Piemonte, sia gli operatori che i fruitori dello Shiatsu e delle Discipline Bio Naturali.
    Ne avevamo parlato in alcuni articoli:
    https://wshiatsu.wordpress.com/2012/03/08/shiatsu-massaggio-estetica-terapia/
    https://wshiatsu.wordpress.com/2012/05/03/shiatsu-dbn-torino-9-maggio/
    https://wshiatsu.wordpress.com/2012/03/16/shiatsu-estetica-torino/
    In sostanza la Regione Piemonte, attraverso un parere burocratico assurdo ed insensato, ed il Comune di Torino, modificando di conseguenza i regolamenti comunali, avevano sostenuto che solo le estetiste potevano praticare lo Shiatsu e le Discipline Bio Naturali.
    La nostra lotta ha avuto buon esito ed ora finalmente sono stati ristabiliti la legalità, la logica ed il buon senso.
    Le motivazioni con cui l’assessorato propone la revisione del regolamento comunale accolgono in gran parte le motivazioni sostenute dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, dalla Ias e dall’Apos:
    https://wshiatsu.wordpress.com/lo-shiatsu-a-torino/operatore-shiatsu-professionista/le-leggi-sullo-shiatsu/torino-shiatsu-e-estetica/
    http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/453172/
    http://www.lastampa.it/2012/05/16/cronaca/politici-spronati-a-riconoscerele-discipline-bionaturali-jXZToqPItKZz33LdTC5J4O/pagina.html
    Qui è narrata invece l’odissea di un’Operatrice Shiatsu a cui un comune della provincia di Torino voleva negare il sacrosanto diritto al lavoro. Fortunatamente, grazie al patrocinio della FISieo, alla fine tutto si è risolto per il meglio, ed abbiamo vinto la causa contro il Comune di Orbassano:
    http://www.lastampa.it/2012/04/04/cronaca/l-odissea-di-un-operatrice-shiatsu-cosi-ho-rischiato-di-perdere-il-lavoro-10tiJ0EKYy8TyV5maTYH8O/pagina.html

    1. Il governo ha deliberato l’impugnativa della legge regionale umbra sulle Discipline Bionaturali:

      Per le seguenti leggi regionali delle Regioni e delle Province Autonome si è deliberata l’impugnativa:
      […]
      Legge Regione Umbria n. 19 del 07/11/2014 “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali”, in quanto la legge in esame, dettando norme in materia di discipline bionaturali per il benessere, eccede i limiti della competenza concorrente previsti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione nelle materie riguardanti le “professioni” e la “tutela della salute”.

      http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77544

      Le motivazioni sono le stesse sollevate contro tutte le altre precedenti leggi regionali poi abolite dalla consulta, come ad esempio quelle del Piemonte.

  17. Comunicato ufficiale della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori in merito all’
    “ATTESTATO DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN SHIATSU della REGIONE LOMBARDIA”

    Roma, 18/2/2015

    A TUTTI I SOCI FISieo

    Oggetto: ATTESTATO DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN SHIATSU della REGIONE LOMBARDIA

    A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in relazione alla pubblicizzazione di corsi per l’ottenimento dell’ATTESTATO DI COMPETENZA PROFESSIONALE IN SHIATSU della REGIONE LOMBARDIA, precisiamo qual è il nostro pensiero in merito.

    In sintesi: l’attestato suddetto, non abilita alla professione, non trasforma il titolo conseguito in scuole private, come per tutti noi, in un titolo riconosciuto, (cioè per dirlo con il linguaggio della legge, non trasforma l’apprendimento informale o non formale, in apprendimento formale), non ha valenza europea e ha validitàregionale. Sostanzialmente come dice la parola stessa, e’ un bollino di competenza regionale.

    Nel dettaglio queste sono le norme di legge:

    Riportiamo di seguito gli art. del Dlgs sull’apprendimento permanente e il sistema di certificazione delle competenze, messo a punto dai ministeri del Lavoro e dell’Istruzione in attuazione della legge Fornero. Per consultare il testo completo: D.lgs 16 gennaio 2013 n. 13

    Il provvedimento, prevede che possano essere certificati (accanto agli apprendimenti formali?,cioè a scuola e università), anche gli apprendimenti informali e non formali. Ma dovranno essere ricompresi nel repertorio nazionale?. Attualmente lo Shiatsu non è inserito in tale repertorio e pertanto non possono essere rilasciate certificazioni ai sensi del Dlgs 16 gennaio 2013 n. 13.

    Inoltre la Regione Lombardia specifica che i Profili e le competenze del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali), non definiscono “professioni regolamentate”, il cui esercizio, trova regolamentazione in sede di legislazione nazionale. In tal senso i profili professionali relativi alle “professioni” di norma non compaiono nel QRSP. Fanno eccezione alcuni profili che possono tendenzialmente costituire oggetto di interventi di Formazione continua, Permanente o di Specializzazione, la cui frequenza e l’ottenimento del relativo certificato, comunque, non abilitano di per séall’esercizio della professione. (sito Regione Lombardia http://www.ifl.servizirl.it/site/index/faq).
    La Legge Regionale Lombardia 19/2007 prevede 4 tipi di certificazione:
    a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
    b) attestato di competenza di III livello europeo;
    c) attestato di competenza di IV livello europeo;
    d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.
    Gli enti accreditati alla formazione possono rilasciare unicamente gli attestati di competenza previsti a seguito di un percorso di formazione continua permanente o di specializzazione.
    In conclusione, per lo shiatsu, l’attestato di competenza regionale può essere rilasciato soltanto per specializzazione e formazione continua permanente e, esclusivamente, a cittadini residenti nella Regione Lombardia, non ha valenza nazionale néeuropea pur avendo, chiaramente, valore pubblico.
    Non essendo lo shiatsu inserito nel Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali?, l’attestazione di competenza regionale non può rendere formale, il percorso non formale della nostra professione.
    Abbiamo inviato queste nostre considerazioni alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, per avere loro eventuali notazioni o precisazioni sugli argomenti trattati.
    Ricordiamo inoltre che la FISieo, iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali del Ministero per lo Sviluppo Economico, rilascia ai propri professionisti, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, l’Attestazione di Qualità e
    Qualificazione, tale attestazione ha validità su tutto il territorio nazionale e garantisce gli standard di qualità e qualificazione, la formazione continua del Professionista e del Formatore Attestato, la copertura assicurativa con polizza professionale e inoltre garantisce l’utenza avendo attivato uno sportello dedicato.
    Quindi, fermo restando la piena libertà di scelta di ognuno, riteniamo che l’Attestazione di Qualità e Qualificazione
    sia l’unico strumento attualmente in grado di attestare preparazione, professionalità e qualità e di garantire i nostri riceventi e studenti.
    Ulteriori eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo e mail: segreteria@fisieo.it

    Cordiali Saluti

    Il Direttivo FISieo

    ? 53. Per apprendimento non formale si intende quello
    caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
    che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
    52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
    formativi, anche del volontariato, del servizio civile
    nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

    ? 67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
    competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
    certificazione sono raccolti in repertori codificati a
    livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
    accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
    istruzione e formazione e delle qualificazioni
    professionali.

    ? 58. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
    proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
    e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
    amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
    dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza
    unificata, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
    scolastiche e formative, delle universita’ e degli istituti
    di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
    le parti sociali, uno o piu’ decreti legislativi per la
    definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
    delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
    competenza dello Stato, delle regioni e delle province
    autonome di Trento e di Bolzano, per l’individuazione e
    validazione degli apprendimenti non formali e informali,
    con riferimento al sistema nazionale di certificazione
    delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
    seguenti principi e criteri direttivi:
    a) individuazione e validazione degli apprendimenti
    non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
    dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
    dell’interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
    culturale e professionale delle persone e la consistenza e
    correlabilita’ dello stesso in relazione alle competenze
    certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
    dei commi da 64 a 68;
    b) individuazione e validazione dell’apprendimento
    non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
    attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
    sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
    scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
    tutti pari opportunita’;
    c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
    parte essenziale del percorso educativo, formativo e
    professionale della persona;
    d) definizione dei livelli essenziali delle
    prestazioni per l’erogazione dei servizi di cui alla
    lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente
    competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro,
    ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche’ le
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    e) possibilita’ di riconoscimento degli apprendimenti
    non formali e informali convalidati come crediti formativi
    in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
    qualificazionicompresi nel repertorio nazionale di cui al
    comma 67;

  18. Provincia di Trento – Discipline bionaturali: ecco l’elenco stilato dalla Provincia

    Aura-Soma, Biodanza, Bioenergetica, Craniosacrale Biodinamico, Essenze Floreali, Iridologia, Jin Shin Do, Kinesiologia, Olistica, Naturopatia, Ortho-Bionomy, Pranopratica, Qi Gong, Reiki Riflessologia, Shiatsu, Tai-Chi, Tecnica Bowen, Trainer del benessere, Trattamenti cromoterapici, Tuina, Watsu.
    Sono queste le discipline bionaturali individuate oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessora alla salute e solidarietà sociale, Donata Borgonovo Re, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge provinciale 7/2013 che definisce queste discipline come attività e pratiche, non a carattere sanitario, la cui finalità è il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita.

    (da http://www.ladigetto.it/permalink/41754.html )

  19. Apos, Cos e FISieo
    contestano il disegno di legge sulle Discipline Bio Naturali all’esame dell’Assemblea Regionale della Sicilia.
    Qui di seguito è riportata la lettera inviata al primo firmatario del ddl.

    Apos, Cos, Fisieo – LETTERA a MARZIANO su ddl Discipline Bio Naturali Sicilia

    Egr. Onorevole Bruno Marziano,
    Presidente delle Commissione Attività Produttive
    e p.c.: Presidente, Vice Presidenti, Segretario, componenti della V Commissione Cultura,
    formazione e lavoro
    Buongiorno Onorevole,
    scriviamo a Lei e ai componenti della V Commissione, relativamente al Disegno di legge
    in oggetto.
    Condividiamo totalmente il nome del DdL.
    Per noi la valorizzazione e la promozione delle Discipline Bio-Naturali (DBN) in generale e dello
    Shiatsu in particolare è fondamentale, così come la tutela della libertà di pratica e dei diritti
    dell’utente.
    Tuttavia, ci stupisce che per raggiungere questi importanti obiettivi si voglia far approvare una
    legge Regionale, quando sappiamo che le leggi relative alle professioni sono materia concorrente
    Stato-Regioni, e che da diversi anni ogni volta che la Corte Costituzionale è stata chiamata a
    emettere una sentenza su leggi Regionali relative a delle professioni, le ha sempre giudicate
    incostituzionali.
    A noi sembra che il testo attuale offra il fianco a un ricorso da parte del Consiglio dei Ministri ed il
    rinvio alla Corte Costituzionale.
    Oltre tutto, è possibile raggiungere questi stessi importanti obiettivi, limitandosi a divulgare
    l’esistenza della legge Nazionale 4/2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”,
    che è citata nel DdL.
    A proposito di tutela del settore delle DBN, la 4/2013 è davvero efficace.. L’art. 1 comma 2: recita:
    “Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini e collegi”, di seguito
    denominata “professione”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla
    prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
    mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività
    riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle
    professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
    disciplinati da specifiche normative”
    Questo potente comma ha, di fatto, creato un nuovo settore economico; infatti nella sentenza n.
    226/2013 emessa dal TAR del Veneto con cui, in una vertenza con il Comune di Bassano del
    Grappa, si dà ragione ad una operatrice shiatsu accusata di svolgere un’attività di competenza
    delle estetiste, fra le altre motivazioni è scritto: “Su base nazionale è pertinente il richiamo alla
    legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in base alla quale si
    disciplina l’attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
    abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso diquesto, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi … delle
    attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
    normative, riconoscendosi dunque una differenza ontologica fra dette attività e professioni e
    quelle già regolate, quale appunto quella di estetista”
    La situazione dell’Italia è drammatica. La situazione economica e l’enorme debito ci obbligano a
    dover tutti contribuire per migliorarla.
    Le parole citate dagli esperti, in proposito, sono: fare sistema, stimolare la concorrenza,
    innovazione, sussidiarietà/partecipazione e, nel settore delle professioni, formazione
    permanente.
    Tutte questa parole d’ordine trovano risposta nella legge 4/2013.
    Fare sistema, si può e si deve evitare di approvare leggi regionali visto che esiste una legge
    nazionale che ha gli stessi obiettivi, evitando così dei doppioni e dei possibili contenziosi,
    Stimolare la concorrenza, l’art. 2 comma 1, della 4/2013 recita: “Coloro che esercitano la
    professione di cui all’art. 1 comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di
    natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva,
    con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole
    deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
    concorrenza”
    Sussidiarietà/partecipazione, deleghiamo, per quanto possibile, le attività a chi è competente e
    che ha il maggior interesse a che le cose vengano fatte bene nel suo settore, cioè gli operatori
    costituiti in Associazioni Professionali, come previsto dalla 4/2013. Perché possano svolgere al
    meglio le loro funzioni, le Associazioni Professionali devono avere una dimensione nazionale. La
    dimensione nazionale crea le migliori condizioni per la crescita professionale degli operatori.
    Innovazione, nel settore delle professioni, l’innovazione è delegare agli enti maggiormente
    interessati (le Associazioni Professionali) tutto il processo predisponendo dei controlli ex post che
    possono essere effettuati in qualsiasi momento da chiunque, come previsto dalla 4/2013, e non
    più ex ante effettuati una volta per tutte all’inizio da uffici lontani dal cittadino,
    Formazione permanente, l’art. 2, comma 3 sempre della 4/2013 prevede:: “Le associazioni
    professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei
    propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui
    al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati
    e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo
    codice”.
    A proposito di compiti delle Regioni/Province, il Presidente emerito della Corte Costituzionale
    Valerio Onida, ha scritto un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di giovedì 28 maggio 2015
    dal titolo “Ridiamo alle Regioni lo spirito delle origini” Onida scrive “E’ certo che nell’immediato la
    classe politica nazionale, nella sua grande maggioranza, oggi sembra non credere alle Regioni.Altrimenti non si capirebbe come mai governo e maggioranza parlamentare insistano su un
    progetto di riforma costituzionale che – per questa parte – invece di limitarsi a correggere qualche
    errore evidente della riforma “federalista” (?) del 2001, si sia spinto a prefigurare un nettissimo
    riaccentramento di poteri legislativi nello Stato e non certo perché lo Stato centrale sia oggi troppo
    debole, data la interpretazione sempre più estensiva data alle vigenti norme costituzionali che ne
    definiscono i poteri nei rapporti con le Regioni”
    Onida ritiene necessario un Cambiamento per superare “eccessi, errori, scandali”, ma rimane
    convinto del disegno scritto nella Costituzione: “Le Regioni sono state volute e attuate
    (tardivamente e lentamente, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso) per cercare di
    costruire uno Stato nuovo, più moderno e più vicino ai cittadini di quello della tradizione
    centralistica e burocratica: per avere migliori servizi alle persone, per governare in modo
    intelligente il territorio, per sollecitare e accompagnare lo sviluppo economico nel suo versante
    locale.”
    Condividiamo le parole del Presidente emerito della Corte Costituzionale; sono compiti importanti,
    ma bisogna evitare gli eccessi come è sicuramente una legge Regionale relativa ad una
    professione.
    Il cittadino va tutelato promuovendo l’offerta del miglior servizio, ma anche evitando che
    l’esistenza di diverse leggi locali sulle Discipline Bionaturali (già oggi vi sono le due leggi della
    Lombardia e della Toscana e quella della Provincia di Trento), risultino fuorvianti.
    Come sentenziato dalla Consulta, ogni volta che è stata coinvolta sulla questione, questo è un
    compito dello Stato.
    Ci auguriamo che voglia considerare la possibilità di bloccare l’iter legislativo del DdL e
    promuovere l’utilizzo della 4/2013.
    La ringraziamo per l’interessamento al settore delle DBN
    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti
    Grazie per l’attenzione
    Voglia gradire i nostri migliori saluti
    Attilio Alioli
    Presidente APOS
    Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu
    Dorotea Carbonara
    Presidente FISieo
    Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e OperatoriFranco Castellaccio
    Presidente COS
    Coordinamento Operatori Shiatsu

  20. http://www.presseportal.ch/de/pm/100015777/100777289

    http://www.oda-kt.ch/it/

    La Svizzera ha un nuovo diploma federale riconosciuto – Terapeuta Complementare con diploma federale

    Shiatsu, quale metodo riconosciuto della Terapia Complementare, è ora ufficialmente riconosciuto. I terapeuti e le terapeute Shiatsu hanno ora la possibilità di sostenere l’Esame Professionale Superiore in Terapia Complementare e acquisire il diploma federale. La decisione è stata presa 31 agosto 2015 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) che è l’autorità competente per la formazione professionale della confederazione.

    Il diploma federale è il frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato (SEFRI) e l’Organizzazione del mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC/OdA KT) L’OmL TC rappresenta le associazioni della Terapia Complementare, tra cui anche l’Associazione Svizzera di Shiatsu, a livello federale e verso l’opinione pubblica.

    Per l’Associazione Svizzera di Shiatsu (ASS) questo diploma rappresenta una pietra miliare. “Ciò che quindici anni fa sembrava impossibile, ossia riunire in un’unica professione il vasto campo delle terapie complementari, è oggi realtà. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro serio e finalizzato dei gruppi coinvolti. È con orgoglio che guardiamo a questo risultato raggiunto attraverso un processo laborioso.” È quanto affermano Barbara Ettler e Bea Cappellini, le copresidenti dell’ASS.

    Oltre allo Shiatsu anche la Terapia Craniosacrale, la Terapia Ayurveda, l’Eutonia e lo Yoga sono riconosciuti quali metodi della Terapia Complementare. Altri metodi sono ancora all’esame presso l’OmL TC per poi ottenere il riconoscimento da parte della Confederazione.

    Profilo professionale:

    Fai clic per accedere a svizzera-profilo-professionale0aterapista-complementare-con-diploma-federale-150511.pdf

    Regolamento d’esame:

    Fai clic per accedere a regolamento-de28098esame0aper0aie28098esame-professionale-superiore-per-terapisti-complementari-9-9-2015.pdf

    Fondamenti della terapia complementare (in tedesco):

    Fai clic per accedere a OKT_DV_GRUNDLAGEN_KT_130503.pdf

  21. Ministero dello Sviluppo Economico
    Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 – Attività di massaggi rivolti al benessere della persona

    Lunedì, 21 Settembre 2015
    La risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 reca chiarimenti in merito all’attività di massaggi rivolti al benessere della persona.
    Nello specifico ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.
    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033333-risoluzione-n-85939-dell-8-giugno-2015-attivita-di-massaggi-rivolti-al-benessere-della-persona

  22. La Corte Costituzionale con sentenza 217/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 2 comma 1 e 5 comma 1, e, di conseguenza le altre disposizioni della legge regionale dell’Umbria “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali”.
    Il testo della legge cassata:

    Regione Umbria – Legge regionale 7 novembre 2014, n. 19 – Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali


    Il testo della sentenza:

    Corte Costituzionale 2015-11-06 – pronuncia 217 2015 – Regione Umbria – Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali

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