Tutto ciò che gli Operatori ed Insegnanti di Shiatsu e delle Discipline Bio Naturali debbono sapere sulla legislazione, sul fisco e sulle procedure amministrative per aprire uno studio, per iniziare e proseguire l’attività professionale.
Il manuale, uno strumento indispensabile per tutti coloro che operano nel settore, è stato realizzato da Renzo Chiampo, dello Studio Gamma, il maggiore esperto italiano delle problematiche fiscali ed amministrative dello Shiatsu e delle DBN ( GAMMA di Savina Bonnin – Via Pasquale Paoli 52 – 10134 TORINO – Telefono e Fax 011.3190702 – e-mail: savina.bonnin@tiscali.it )
L’OTTALOGO FISCALE DELL’OPERATORE SHIATSU
Otto punti che l’operatore shiatsu deve avere sempre ben presenti durante l’esercizio della propria attività.
1 – LO SHIATSU E’ UN TRATTAMENTO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO.
Non è una terapia e non è un massaggio.
2 – POSIZIONE FISCALE
L’operatore shiatsu è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l’esercizio della quale non è obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi.
Codice attività: 96.09.09 : altre attività di servizi alla persona.
Iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata dell’INPS.
Nessuna iscrizione alla Camera di Commercio.
3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Per conto proprio, quale professionista.
Per conto di terzi, in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore a progetto, lavoratore autonomo (occasionale o professionale).
4 – AGIBILITA’ DEI LOCALI
Il locale in cui si esercita deve essere “agibile”.
Per l’esercizio dell’attività non si deve richiedere alcuna autorizzazione specifica.
5 – EMISSIONE DELLA FATTURA
Deve essere emessa non più tardi dell’incasso del corrispettivo della prestazione.
Deve essere indicata la residenza ed il codice fiscale (o partita IVA) del ricevente.
Deve essere indicata l’aliquota IVA o la causale di non applicabilità.
Se emessa verso persona fisica soggetto IVA, società, enti ed associazioni di ogni tipo, deve esporre la ritenuta d’acconto. Nessuna ritenuta se contribuente minimo o forfetario.
Nella fattura deve essere indicato “operatore shiatsu – libera professione di cui alla legge 4/2013.
6 – PRESTAZIONE RICEVUTA DA PROFESSIONISTA
Per ogni prestazione ricevuta da un lavoratore autonomo, professionista od occasionale, l’operatore shiatsu, sia esso contribuente ordinario o contribuente minimo, deve trattenere il 20% sul saldo della parcella, versare la ritenuta, compilare il Mod. 770 semplificato, anche se non esposta in fattura.
Ne è escluso il contribuente forfetario.
7 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.
Per effettuare servizi od acquisti nella Comunità Europea è necessario essere iscritto nel VIES (repertorio delle partite IVA intracomunitarie).
Il contribuente minimo è tenuto all’iscrizione per i soli acquisti.
Se si acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto IVA comunitario è necessario versare l’IVA italiana corrispondente e presentare il modello Intrastat.
Se di importo modesto è preferibile acquistarlo in qualità di soggetto privato.
8 – LA PRIVACY
Ai fini della privacy è opportuno far sottoscrivere dal ricevente l’attestazione dell’avvenuta informativa e la dichiarazione di consenso.
Eccetto abbia richiesto l’autorizzazione al Garante ed abbia messo in atto tutte le procedure conseguenti, l’operatore shiatsu non può trattare dati sensibili. Tra i dati sensibili rientra lo stato di salute del ricevente.
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