Istituzione della professione di Operatore Shiatsu (pdl)

Prosegue alla Camera dei Deputati l’iter della proposta di legge per la “Istituzione della professione di operatore shiatsu”.

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2 pensieri riguardo “Istituzione della professione di Operatore Shiatsu (pdl)

  1. Segnalo una nuova proposta di legge analoga, sempre sulla istituzione della figura professionale dell’operatore shiatsu:

    CAMERA DEI DEPUTATI

    N. 2742

    PROPOSTA DI LEGGE

    d’iniziativa della deputata ZANELLA

    Istituzione della figura professionale dell’operatore shiatsu

    Presentata il 12 dicembre 2025

    Onorevoli Colleghe e Colleghi! – È giunto il momento di affrontare le problematiche relative al settore delle professioni del benessere o delle discipline bionaturali.
    È chiaro che queste discipline, pure concorrendo alla promozione della salute, nulla hanno a che fare con prestazioni assimilabili a quelle fornite dalle professioni sanitarie nel quadro del Servizio sanitario nazionale (SSN). Questa sostanziale differenziazione consente di iniziare a disciplinare un settore del benessere che, una volta regolato, potrà essere un valido complemento nella promozione della salute, alleggerendo il Servizio sanitario nazionale di molte prestazioni che, non implicando direttamente terapie scientifiche, possono essere erogate da nuove professionalità, già presenti sul mercato e già testate da un gradimento sociale diffuso.
    Tra le discipline bionaturali, la disciplina shiatsu ha sicuramente un ruolo particolare, per la sua storia, la sua diffusione e il gradimento che cittadine e cittadini gli hanno tributato.
    Lo shiatsu vede coinvolti diecimila professionisti a cui si rivolgono ogni anno sei milioni di italiani. Risulta evidente che il numero di cittadini che usufruiscono di questi servizi è oramai rilevante e impone al legislatore di dare certezza al cittadino che ha diritto di ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate. D’altra parte, è sicuramente doveroso dare certezza ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano ad essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alle volte tesi a un loro riconoscimento, alle volte all’interdizione della loro professione. Un punto di forza di questa disciplina è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno rivestito un ruolo di supplenza contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all’altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, curricula formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei modelli lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione dell’operatore shiatsu, a fianco allo specifico disciplinare, andando, quindi, a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi. Su queste radici sicuramente si potrà rapidamente innestare una normativa che sappia essere promotrice di nuova occupazione e allo stesso tempo garante della salute dei cittadini. Va notato, infine, come alcuni Paesi europei abbiano già provveduto da anni a legiferare sulla disciplina shiatsu e come da più di quaranta anni tale disciplina sia disciplinata in Giappone. Infatti il Ministero della salute e del benessere giapponese così lo definisce: «Lo Shiatsu è un trattamento nel quale si adoperano i pollici e le palme delle mani per esercitare pressioni su determinati punti, allo scopo di correggere irregolarità dell’organismo, di conservare e migliorare lo stato di salute e di contribuire alla cura di taluni stati morbosi».

    PROPOSTA DI LEGGE

    Art. 1.
    (Istituzione della figura professionale dell’operatore shiatsu)

    1. Nell’ambito delle attività di promozione e di tutela della salute, del benessere e della qualità della vita è istituita la figura professionale dell’operatore shiatsu.

    Art. 2.
    (Profilo professionale)

    1. L’operatore professionale shiatsu, utilizzando la tecnica manuale autonoma non invasiva di origine orientale denominata «shiatsu», opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali mediante precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate principalmente con le mani e con i pollici, o anche con i gomiti e le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché mediante stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benefici dello shiatsu devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile con alcuna terapia erogata dal Servizio sanitario nazionale.

    Art. 3.
    (Elenchi professionali)

    1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
    2. Possono iscriversi negli elenchi professionali di cui al comma 1 i soggetti che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g).
    3. L’iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 1 è obbligatoria per l’esercizio della professione dell’operatore shiatsu.
    4. Agli iscritti negli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l’articolo 622 del codice penale.

    Art. 4.
    (Commissione per la professione e la formazione degli operatori shiatsu)

    1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione degli operatori shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di stabilire, entro dodici mesi dalla sua istituzione, gli ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione dell’operatore shiatsu.
    2. La Commissione definisce:

    a) i princìpi generali per la definizione del codice deontologico della professione dell’operatore shiatsu;

    b) i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per la professione dell’operatore shiatsu;

    c) il profilo professionale dell’operatore shiatsu;

    d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione dell’operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1.200 ore complessive e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;

    e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;

    f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

    g) i criteri per l’accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;

    h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. La Commissione, inoltre:

    a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell’esercizio della professione dell’operatore shiatsu;

    b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione shiatsu nelle singole regioni.

    Art. 5.
    (Composizione della Commissione)

    1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute:

    a) un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca, con funzione di presidente;

    b) un rappresentante del Ministero della salute;

    c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;

    e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    f) sette rappresentanti designati d’intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.

    2. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
    3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell’università e della ricerca, che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

    Art. 6.
    (Disposizioni transitorie)

    1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o attestati, previa valutazione dell’attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.

    https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2742&ancora=

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